Art. 2.
(Accreditamento).

      1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzato alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
      2. Ogni struttura privata, al fine di ottenere l'accreditamento di cui al comma 1, deve stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione HLA dei campioni di sangue conservati nonché per rendere disponibili le informazioni sulle cellule staminali del cordone ombelicale raccolte nelle banche dati nazionali e internazionali costituite allo scopo.
      3. Nel caso di compatibilità HLA su sangue conservato da una struttura privata accreditata, il centro trasfusionale convenzionato provvede a:

 

Pag. 5

          a) richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, adeguata informativa medica;

          b) rimborsare il proprietario delle spese da questi sostenute;

          c) richiedere al soggetto privato, senza oneri a suo carico, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile e inviarlo alla struttura richiedente.